RENTRI, nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti Entro il 13/02/2026 ultima scadenza obbligo di iscrizione per le aziende che producono rifiuti pericolosi
Con l’entrata in vigore del Decreto n. 59/2023, è stato introdotto il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) che punta ad una gestione digitale di tutte le attività connesse alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Per quanto riguarda il mondo agricolo, in base all’art. 12 comma 9 del DM n. 59 del 2023, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, solo se producono rifiuti pericolosi mente non sono tenuti all’iscrizione se producono solo rifiuti non pericolosi perché non rientrano nelle categorie previste dall’ articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g). Ovvero rifiuti prodotti nell’ambito di lavorazioni artigianali e/o industriali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti della potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, delle fosse asettiche e della rete fognarie con più di 10 dipendenti.
I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:
oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (EER 130205*);
batterie esauste (EER 160601*);
veicoli e macchine da rottamare (EER 160104*);
fitofarmaci non più utilizzabili (EER 020108*);
contenitori di fitofarmaci non bonificati (EER 150110*);
farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (EER 180205*).
L’iscrizione avviene in base alle seguenti finestre temporali in base al numero dei dipendenti. Per numero di dipendenti viene considerato il n° unità lavorativa con contratto di lavoro subordinato che percepiscono una remunerazione presenti nell’anno precedente all’iscrizione. l numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all’impresa e non alla singola unità locale. Qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.
Per Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti: a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
Per Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e fino ai 50: a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
Per tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
L’iscrizione prevede un costo di segreteria paria a 10,00€ più un contributo annuale che varia da:
imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;
tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.
Il Pagamento può essere effettuato tramite piattaforma PagoPA (quindi sia on line che con bollettini pagabili anche presso ricevitorie) da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati. Il primo accesso deve essere comunque fatto dal rappresentante legale dell’azienda con il proprio SPID.
La delega può avvenire in due modi:
•il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato, a sua volta già iscritto al RENTRI.
•il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega.
La delega comprende l’iscrizione al RENTRI e la trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico ( non obbligatori per le aziende agricole) e dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR). Fino al 13/02/2026 i FIR sono ancora cartacei e vengono solo vidimati elettronicamente dal RENTRI. Dopo il 13/02/2026 dovranno essere obbligatoriamente inviati al RENTRI in modalità on line.
L’obbligo di iscrizione al RENTRI, che riguarda esclusivamente le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi, non va ad arrecare modifiche sostanziali sulle modalità adottate sino ad oggi dalle aziende agricole, salvo la necessità di iscriversi e di pagare annualmente il relativo contributo. Le aziende agricole non hanno quindi l’obbligo della tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti, ma solo della:
a) la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi;
b) la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.
Con l’iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli pertanto, saranno sempre solo obbligati all’emissione del FIR in modalità telematica e tracciabile ed l’invio dello stesso al RENTRI.
Le aziende agricole che non producono rifiuti pericolosi, non sono tenute all’iscrizione ma potevano registrarsi al RENTRI dal 13 febbraio 2025 e saranno obbligati all’Emissione del solo FIR (formulario identificazione rifiuti). La registrazione è obbligatoria prima dello smaltimento di un rifiuto non pericoloso. In caso di rifiuti non pericolosi l’azienda può smaltire attraverso la registrazione del trasportatore (es. Cascina Pulita) che emetterà il relativo FIR. Se l’azienda produce un rifiuto pericoloso dovrà iscriversi al RENTRI prima del relativo smaltimento.
Nel frattempo è possibile rivolgersi al proprio circuito di raccolta o agli uffici CIA di riferimento per avere maggiori dettagli. Inoltre, il Ministero dell’ambiente ha predisposto un sito specifico dedicato alla piattaforma RENTRI; dove accedendo al seguente link sono disponibili ulteriori informazioni https://www.rentri.gov.it/it.
