Imprenditore agricolo professionale, corso di Dinamica nei mesi di novembre e dicembre
Di seguito il calendario del corso e la scheda di iscrizione.
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Di seguito il calendario del corso e la scheda di iscrizione.
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Presente nella nuova manovra di bilancio 2026 approvata dal Consiglio dei Ministri del 17 ottobre la proroga al 2026 del credito di imposta 4.0 ma solo per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e acquacoltura.
Si precisa che l’ambito di attuazione riguarda solo investimenti effettuati nell’ambito del settore agricolo primario.
Diverso sarà invece il meccanismo per quelle attività, che determinano il reddito nei modi ordinari, connesse a quelle agricole (agriturismo, attività di prestazioni di servizi ecc. ecc.) per il quale viene rispolverato il meccanismo del iper-ammortamento.
Tornado al settore agricolo sono agevolati gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, o fino al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il contributo, sempre sotto forma di credito di imposta, è pari al 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nel limite di spesa di Euro 1.400.000 per il 2026 e 700.000 per l’anno 2027.
I beni in questione non possono essere destinati a finalità estranee a quelle di impresa o ceduti prima della fine del quinto (e non più secondo) anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento pena il riversamento del credito di imposta fruito.
Alla documentazione necessaria per la dimostrazione del credito (fatture, DDT ecc.) si aggiunge la dimostrazione dell’effettivo sostenimento del costo.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Anche in questo caso le perizie devono essere indipendenti e non possono essere incluse nel prezzo di cessione ma devono essere oggetto di incarico specifico con distinta fatturazione.
Le modalità di attuazione saranno definite con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
A questa norma di particolare attenzione al mondo agricolo si contrappone però, nella stessa legge di bilancio, l’art. 26 che restringe l’ambito di utilizzo dei crediti di imposta non derivanti dalla liquidazione delle imposte (quali ad es. Irpef, Irap, IVA).
Infatti secondo l’art. 26 di tale progetto di bilancio, a partire dal 1 luglio 2026, i crediti di imposta come quello in commento non potranno essere utilizzati per compensare i contributi previdenziali propri o quelli da versare in qualità di datore di lavoro per i propri lavoratori.
È evidente che tale limitazione riduce notevolmente l’appeal di questa misura in imprese, come quelle agricole, che, normalmente vedono tassati i loro redditi su base catastale.
Ovviamente le norme commentate potranno essere modificate/integrate nel corso dell’iter parlamentare della legge di bilancio che quindi diverrà definitiva con l’approvazione entro la fine dell’anno.
A tal proposito gli uffici Nazionali della Confederazione si sono già attivati per la presentazione di emendamenti che vadano ad eliminare incongruenze che limiterebbero la fruibilità del credito di imposta da parte delle imprese agricole.
I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento.
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Presente nella nuova manovra di bilancio 2026 approvata dal Consiglio dei Ministri del 17 ottobre la nuova versione della rottamazione delle cartelle esattoriali.
Anche in questo caso, come nelle precedenti versioni, sarà possibile fruire della cancellazione delle sanzioni, degli interessi e dell’aggio con riferimento ai ruoli affidati al concessionario della riscossione entro il 31 dicembre 2023.
Tuttavia, si registra che potranno essere soggette a rottamazione solo le cartelle ricevute dopo l’emissione degli avvisi bonari o dopo i controlli formali dell’Agenzia delle Entrate mentre saranno escluse le cartelle emesse a seguito di controlli a soggetti che non hanno dichiarato le imposte da versare. Non è quindi ammesso certamente chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi.
In sostanza potranno essere rottamante le cartelle relative ad imposte dichiarate ma non versate precedute da avvisi bonari art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e 54-bis e 54 ter DPR 633/72
La medesima sorte è prevista per gli omessi versamenti dei contributi, ma nessuno sconto è previsto per coloro che non hanno denunciato il dovuto all’INPS.
La richiesta di rottamazione andrà presentata entro il 30 aprile 2026. Entro il 30 giugno 2026 l’agente della riscossione invierà il prospetto di versamento.
Il pagamento delle somme potrà avvenire:
– in un’unica rata entro il 31 luglio 2026;
– oppure in 54 rate bimestrali di pari ammontare con scadenza il 31/07/2026, 30/09/2026 e il 30/11/2026 per le prime tre rate e poi ogni anno alle scadenze del 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09 e 30/11 con l’aggiunta di un interesse rateale a partire dal 1/8/2026 pari al 4% annuo.
La rata minima sarà Euro 100,00.
Si sottolinea il peso degli interessi rateali che potrebbero arrivare in 9 anni, cumulativamente, al 35,3%.
Si rileva inoltre che a differenza della precedente rottamazione non sono previste maxirate iniziali.
Si decadrà dal piano con il mancato pagamento della rata iniziale e con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive oppure con il mancato pagamento dell’ultima rata.
Un’ulteriore limitazione riguarda i soggetti che hanno aderito alle precedenti rottamazioni senza incorrere nella decadenza e il cui piano di rateazione sia ancora valido.
In questi casi, le cartelle “già rottamate”, comprendenti i carichi fino al 30 giugno 2022, non potranno essere incluse nella rottamazione quinquies e quindi il piano di rateizzazione non potrà essere allungato. Se si intende evitare di incorrere nella decadenza (della rottamazione quater) sarà necessario continuare ad effettuare regolarmente i pagamenti.
Invece, i medesimi soggetti potranno includere nella nuova rottamazione gli affidamenti al concessionario della riscossione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.
A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti fermi amministrativi o ipoteche fatti slavi quelli gia iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le precedenti già avviate;
e) non rilevano le somme ai fini del rilascio del DURC.
Ovviamente quanto sopra scritto potrà essere modificato/integrato nel corso dell’iter parlamentare della legge di bilancio che quindi diverrà definitiva con l’approvazione entro la fine dell’anno.
I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento.
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In attuazione dell’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii che trova attuazione nel nuovo Decreto ministeriale n. 43350 emanato il 30 gennaio 2025, viene istituito il Registro Telematico delle giacenze dei cereali, altresì denominato Granaio Italia.
Sono obbligati a detenere il registro le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, acquisiscono o cedono, a qualsiasi titolo, uno o più prodotti cerealicoli quali:
• Frumento duro;
• Frumento tenero e segalato;
• Mais;
• Orzo;
• Farro;
• Segale;
• Sorgo;
• Avena;
• Miglio e scagliola;
ovvero,
Non sono tenuti all’obbligo:
Per quanto riguarda le aziende agricole potremmo avere le seguenti casistiche:
• Produttore che raccoglie e consegna allo stoccatore/consorzio al momento della trebbiatura: NO registro;
• Produttore che raccoglie e stocca in casa e vende al consorzio ed a terzi in un secondo tempo: SI; (va poi verificata la quantità)
• Produttore che raccogli e stocca per produrre farina o birra o che fa trasformazione: NO registro
• Produttore che raccoglie e stocca per utilizzare il prodotto per la propria azienda zootecnica: No registro
• Produttore che raccoglie e stocca il prodotto per utilizzarlo come autoprodotto per la semina: No registro
Gli operatori obbligati devono registrare sul modulo messo a disposizione su Sian, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale degli acquisti e delle vendite effettuate in ciascun trimestre per le 9 tipologie di cereali sopra indicati.
Vanno registrate le quantità totali di ciascun prodotto cerealicolo acquistato o ceduto nel trimestre distintamente per origine, ovvero se di provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi.
Le operazioni di registrazione di carico e scarico devono essere effettuate in ciascun trimestre se raggiungono i quantitativi minimi per anno solare di:
• 40 tonnellate per il frumento tenero;
• 30 tonnellate per il frumento duro;
• 80 tonnellate per il mais;
• 40 tonnellate per l’orzo;
• 60 tonnellate per il sorgo;
• 30 tonnellate per l’avena;
• 30 tonnellate per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola;
L’obbligo del registro è scattato dallo scorso 31 luglio 2025.
Le registrazioni vanno effettuate trimestralmente, ovvero entro il 20° giorno successivo alla chiusura del trimestre.
Per quanto concerne la campagna 2025/2026 le scadenze saranno:
La sanzione amministrativa pecuniaria prevede il pagamento di una somma compresa tra 500 e 4.000 euro in funzione dell’inadempienza constatata. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari è l’autorità competente allo svolgimento dei controlli e all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
La registrazione sul registro telematico su Sian può essere fatta:
a) Direttamente dall’azienda singola che, per il tramite del proprio titolare (azienda individuale) o del rappresentante legale (persona giuridica) accede al SIAN e inserisce direttamente le movimentazioni di registro;
b) Direttamente dalle società cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto conferito dai soci o dagli associati e registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti e ceduti nelle strutture gestite direttamente dall’organismo associativo;
c) Dai Centri di Assistenza Agricola (CAA) che effettuano le operazioni di registrazione sul SIAN per conto delle aziende e degli Organismi Associativi da cui hanno ricevuto delega.
Per qualsiasi informazione rivolgersi agli Uffici CIA di riferimento.
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Con la pubblicazione dell’atto del Presidente della Regione Emilia Romagna Num. 188 del 06/10/2025 vengono riconosciute ulteriori misure economiche per gli eventi calamitosi che hanno colpito la nostra regione negli anni 2022 e 2023.
Nello specifico:
eventi 17-19 agosto 2022 riguardanti l’intero territorio regionale (stato di emergenza dichiarato con DCM del 5 ottobre 2022, in G.U. n. 244 del 18.10.2022, per un periodo di 12 mesi, prorogato di 12 mesi con DCM del 25 settembre 2023, in G.U. n. 236 del 09.10.2023) – OCDPC n. 940 del 17.04.2019;
eventi dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 riguardanti il territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro in provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone in provincia di Forlì-Cesena ed il territorio del Comune di Ravenna (stato di emergenza dichiarato con DCM del 2 febbraio 2023, in G.U. n. 36 del 13.02.2023, per un periodo di 12 mesi, prorogato di 12 mesi con DCM del 25 gennaio 2024, in G.U. n. 29 del 05.02.2022) – OCDPC n. 966 del 15.02.2023;
eventi 22-27 luglio 2023 riguardanti il territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena (stato di emergenza dichiarato con DCM del 28 agosto 2023, in G.U. n. 210 del 08.09.2023, per un periodo di 12 mesi, prorogato di 12 mesi con DCM del 30 agosto 2024, in G.U. n. 214 del 12.09.2024) – OCDPC n. 1022 del 15.09.2023;
che consentono a privati ed attività economiche e produttive la possibilità di richiedere contributi per i fabbricati danneggiati dagli eventi calamitosi sopra indicati.
La grossa novità rispetto ai precedenti bandi della protezione civile è che la richiesta di indennizzo, come indicato al punto 2 pagina 8 del Decreto del presidente della Regione, è ampliato anche agli agriturismi ed alle fattorie didattiche (attualmente non alle strutture aziendali es. fienile, cantina, attrezzaia ecc) .
“….. di stabilire che le imprese – singole o associate – che hanno come attività od oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile, iscritte all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole e contestualmente negli elenchi di cui all’art. 30 della L.R. n. 4/2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”, possono accedere ai contributi unicamente per i danni ai beni mobili e immobili destinati alla data dell’evento calamitoso all’esercizio dell’attività di agriturismo e di fattoria didattica ed esclusi dall’ambito applicativo del D. Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.;”
Le domande dovranno essere presentate ai Comuni di Competenza utilizzando la modulistica in allegato all’Atto Presidenziale
Privati
presentazione domande entro 60 gg dalla pubblicazione dell’OCDPC n. 1158/2025 nella G.U.
n. 208 del 08.09.2025 e, quindi, entro il termine perentorio del 07.11.2025, utilizzando il Modulo B.3;
Attività economiche
termine perentorio di 60 giorni dalla data di adozione del presente atto, utilizzando il Modulo C.3; Num. 188 del 06/10/2025- scadenza 05/12/2025
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi agli uffci CIA di competenza
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Schema sintetico riepilogativo delle principali misure, adempimenti e scadenze redatto dai servizi tecnici, fiscali e paghe di Cia Romagna aggiornato al 24 ottobre 2025.
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Con l’entrata in vigore del Decreto n. 59/2023, è stato introdotto il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) che punta ad una gestione digitale di tutte le attività connesse alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Per quanto riguarda il mondo agricolo, in base all’art. 12 comma 9 del DM n. 59 del 2023, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, solo se producono rifiuti pericolosi mente non sono tenuti all’iscrizione se producono solo rifiuti non pericolosi perché non rientrano nelle categorie previste dall’ articolo 184, c. 3, lettere c), d) e g). Ovvero rifiuti prodotti nell’ambito di lavorazioni artigianali e/o industriali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti della potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, delle fosse asettiche e della rete fognarie con più di 10 dipendenti.
I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:
oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (EER 130205*);
batterie esauste (EER 160601*);
veicoli e macchine da rottamare (EER 160104*);
fitofarmaci non più utilizzabili (EER 020108*);
contenitori di fitofarmaci non bonificati (EER 150110*);
farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (EER 180205*).
L’iscrizione avviene in base alle seguenti finestre temporali in base al numero dei dipendenti. Per numero di dipendenti viene considerato il n° unità lavorativa con contratto di lavoro subordinato che percepiscono una remunerazione presenti nell’anno precedente all’iscrizione. l numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all’impresa e non alla singola unità locale. Qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.
Per Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti: a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
Per Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e fino ai 50: a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
Per tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
L’iscrizione prevede un costo di segreteria paria a 10,00€ più un contributo annuale che varia da:
imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;
tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.
Il Pagamento può essere effettuato tramite piattaforma PagoPA (quindi sia on line che con bollettini pagabili anche presso ricevitorie) da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati. Il primo accesso deve essere comunque fatto dal rappresentante legale dell’azienda con il proprio SPID.
La delega può avvenire in due modi:
•il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato, a sua volta già iscritto al RENTRI.
•il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega.
La delega comprende l’iscrizione al RENTRI e la trasmissione dei dati dei registri di carico e scarico ( non obbligatori per le aziende agricole) e dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR). Fino al 13/02/2026 i FIR sono ancora cartacei e vengono solo vidimati elettronicamente dal RENTRI. Dopo il 13/02/2026 dovranno essere obbligatoriamente inviati al RENTRI in modalità on line.
L’obbligo di iscrizione al RENTRI, che riguarda esclusivamente le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi, non va ad arrecare modifiche sostanziali sulle modalità adottate sino ad oggi dalle aziende agricole, salvo la necessità di iscriversi e di pagare annualmente il relativo contributo. Le aziende agricole non hanno quindi l’obbligo della tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti, ma solo della:
a) la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi;
b) la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.
Con l’iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli pertanto, saranno sempre solo obbligati all’emissione del FIR in modalità telematica e tracciabile ed l’invio dello stesso al RENTRI.
Le aziende agricole che non producono rifiuti pericolosi, non sono tenute all’iscrizione ma potevano registrarsi al RENTRI dal 13 febbraio 2025 e saranno obbligati all’Emissione del solo FIR (formulario identificazione rifiuti). La registrazione è obbligatoria prima dello smaltimento di un rifiuto non pericoloso. In caso di rifiuti non pericolosi l’azienda può smaltire attraverso la registrazione del trasportatore (es. Cascina Pulita) che emetterà il relativo FIR. Se l’azienda produce un rifiuto pericoloso dovrà iscriversi al RENTRI prima del relativo smaltimento.
Nel frattempo è possibile rivolgersi al proprio circuito di raccolta o agli uffici CIA di riferimento per avere maggiori dettagli. Inoltre, il Ministero dell’ambiente ha predisposto un sito specifico dedicato alla piattaforma RENTRI; dove accedendo al seguente link sono disponibili ulteriori informazioni https://www.rentri.gov.it/it.

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Dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026 sono in vigore le misure previste dalla Regione Emilia-Romagna per salvaguardare la qualità dell’aria. Sul sito di ARPAE https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali è possibile consultare il bollettino emesso nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì entro le ore 11.
In base al nuovo Piano regionale sulla qualità dell’aria (PAIR 2030) per i territori di pianura ovest, est e agglomerato di Bologna (elenco in fondo all’articolo) l’attività di abbruciamento è consentita:
Le suddette deroghe per l’abbruciamento sono consentite solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria (bollino rosso) e non siano stati adottati provvedimenti di grave pericolosità per gli incendi boschivi ed esclusivamente in zone non raggiungibili dalla “viabilità ordinaria” ovvero da strade pubbliche e private percorribili da veicoli idonei alla raccolta dei residui vegetali.
L’attività di abbruciamento è consentita esclusivamente osservando le seguenti prescrizioni consultabili al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti.
Per quanto concerne l‘attività di spandimento dei liquami, questa è possibile solo con le tecniche ammesse in situazioni emergenziali per la qualità dell’aria.
Pertanto, sono sempre consentite l’iniezione diretta al suolo e l’interramento immediato contestuale alla distribuzione con l’utilizzo di più attrezzature contemporaneamente operanti dell’appezzamento. Le tecniche di spandimento ammesse, in quanto assimilabili a quelle appena citate in termini di contenimento delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, sono:
• fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione;
• spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. trailing shoe;
• su colture in atto, inclusi i prati, iniezione superficiale a solchi aperti e a solchi chiusi, con solchi realizzati da erpici a denti o a dischi e liquame distribuito all’interno dei solchi;
• iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm.
ELENCO COMUNI ZONE AGGLOMERATO BOLOGNA, PIANURA EST, PIANURA OVEST
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Il Ministero della Salute con apposito Decreto Ministeriale dello scorso 6 settembre 2023, ha definito le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell’articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/429.
Tale Decreto, ha l’obiettivo di garantire che allevatori, trasportatori e professionisti (ovvero coloro che sono iscritti ad un ordine o albo professionale e si occupano di animali o di prodotti del settore animale) dispongano delle conoscenze necessarie in merito a malattie e benessere animale, biosicurezza e buone pratiche di allevamento, in conformità a quanto disposto dall’articolo 11 del citato Regolamento (UE) 2016/429 (“Normativa in materia di sanità animale”).
Si tratta di un intervento normativo che risponde all’esigenza di elevare il livello tecnico e la consapevolezza all’interno del comparto, rafforzando così la sanità animale e contribuendo alla sicurezza dell’intera filiera agroalimentare.
Nel caso in cui l’allevatore o il professionista siano persone giuridiche, l’obbligo formativo è a carico del rappresentante legale, mentre non è previsto alcun obbligo formativo per coloro che detengono animali esclusivamente per uso familiare (coloro che detengono animali per autoconsumo o uso domestico) o a fini amatoriali quali animali da compagnia.
L’attestato di partecipazione ai già menzionati corsi di formazione rappresenta requisito indispensabile, a partire dal 1° gennaio 2026, per:
Consentire agli allevatori e ai trasportatori di registrarsi al Sistema I&R (Identificazione e Registrazione degli animali); Questa condizione si applica agli allevatori i cui animali sono registrati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 134/2022, ovvero identificati e registrati individualmente e che sono allevati in strutture (stalle) registrate o riconosciute dalle Autorità competenti.
A partire dall’inizio del 2026, i soggetti tenuti all’obbligo formativo che non vi adempiano:
● potranno incorrere in sanzioni;
● non ottenere l’abilitazione alla registrazione presso il Sistema Informativo Nazionale;
● non poter registrare le stalle dove vengono allevati gli animali;
● non poter avviare l’attività allevatoriale.
Per rispondere a questa necessità che interessa la quasi totalità degli allevatori associati a Cia – Agricoltori Italiani, l’Organizzazione ha definito un accordo di livello nazionale con un Ente accreditato per l’erogazione dei corsi necessari agli allevatori da frequentare a distanza on-demand: i corsi sono registrati, prevedono un test finale e ognuno può liberamente frequentarli on line nelle ore più idonee.
Elena Pesaresi si occupa delle iscrizioni ai corsi (telefono 0544.460353)
I contenuti formativi sono articolati per specie zootecniche: bovini, suini, ovini, caprini, avicoli e settore apistico.
C.I.A. EMILIA ROMAGNA – VIA BIGARI 5/2 – 40128 BOLOGNA BO – TEL. 051 6314311 – FAX 051 6314333
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